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Ordinanza — n. 14161/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court rejection of alternative detention due to new criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario De Paola's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The lower court rejected requests for alternative detention measures because recent charges involving stolen scales and ammunition prevented a favorable life prognosis. The supreme court ruled that the appellant's complaints were mere grievances rather than specific legal critiques of the trial judge's discretionary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal criticisms of the lower court's reasoning; mere grievances regarding factual findings or discretionary decisions without distinct legal argumentation are inadmissible.

Parole chiave

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surveillance appeal alternative detention prognosis favorable inadmissible appeal discretionary power new criminal charges legal reasoning detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fabio Russo, deducendo illogicità e mancanza della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 656 comma 10 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata da Mario De Paola, soggetto attualmente in regime di arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 comma 10 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01
Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come la recente denuncia a carico del condannato, per i reati di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAOLA MARIO nato a BENEVENTO il 21/02/1993 avverso l'ordinanza d I 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli ‘‘;.k\`'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata da Mario De Paola, soggetto attualmente in regime di arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 comma 10 cod. proc. pen., in esecuzione di pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, con fine pena fissato al 28/08/2026.

2. Ricorre per cassazione Mario De Paola, a mezzo del difensore avv. Fabio Russo, deducendo illogicità e mancanza della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., laddove il Tribunale di sorveglianza rigetta la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, di detenzione domiciliare e di semilibertà, adducendo l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, circa il buon esito della prova.

3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come la recente denuncia a carico del condannato, per i reati di cui agli artt. 73 T.U. stup. e 697 cod. pen. (con ritrovamento, all'esito di perquisizione domiciliare, di un bilancino di precisione e di sette proiettili), sia un fattore ostativo alla formulazione della prognosi di vita favorevole, necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marz