Italian Court dismisses appeal for tardiness on parole necessity permit denial due to strict 24-hour deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Galati's appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 24-hour deadline required for challenging a denial of a necessity permit. Galati argued that this strict timeframe should be equated to the broader deadline applicable to earned permits, claiming a constitutional violation. The court rejected this argument, citing a prior precedent that already found such a comparison manifestly unfounded, thereby upholding the strict procedural limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; The court holds that the strict 24-hour deadline for appealing a necessity permit denial is a mandatory procedural requirement that cannot be equated to the longer timeframe for earned permits, and late filings are strictly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI FRANCESCO nato a CATANZARO il 20/01/1977 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Francesco Galati, avverso diniego di permesso di necessità, per esser stata l'impugnazione proposta tardivamente, ossia oltre il termine di ventiquattro ore di cui all'art. 30-bis terzo comma legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Il condannato, con atto a firma dell'avv. Salvatore Staiano, impugna tale decisione, chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, in ragione della mancata equiparazione del termine previsto in caso di richiesta di permesso di necessità, al termine più ampio, invece indicato con riferimento al permesso premio.
3. Trattasi di questione già sviscerata da questa Corte, che la ha ritenuta manifestamente infondata, con decisione alla quale questo Collegio può agevolmente riportarsi, condividendola integralmente (Sez. 1, n. 6653 del 10/12/2021, Ciotola, n.m.).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.