Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new substantive review of revocation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not identify specific aspects of the lower court's order for review but instead requested a new substantive evaluation of revocation criteria. The appellant argued that the revocation of her home detention for theft lacked legal prerequisites, while the court found the lower tribunal's reasoning logical and free of legal defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not point to specific aspects of the contested decision for judicial review but merely seeks a new substantive assessment of the facts or legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI ALESSANDRA nata a CATANZARO il 16/01/1990 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato la misura della detenzione domiciliare, concessa ad Alessandra Voci dal medesimo Tribunale con ordinanza del 11/04/2024, per esser pervenuta a carico della stessa una segnalazione per il reato di furto, perpetrato all'interno di un esercizio commerciale.
2. Avverso tale ordinanza Alessandra Voci, a mezzo del difensore avv. Giovanni Gemelli, ricorre per cassazione, deducendo non ricorrere i presupposti richiesti dalla legge, in vista della revoca della suddetta misura alternativa.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando come la evidenziata trasgressione sia evocativa di indole particolarmente indifferente al rispetto delle leggi e delle prescrizioni, oltre a manifestare come la condannata non intenda improntare la propria futura condotta di vita a modelli socialmente accettabili e difformi rispetto al passato deviante. La motivazione del provvedimento impugnato è logica e coerente; a fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 mar