Italian court dismisses plea bargain appeal as inadmissible due to lack of grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued violations of specific legal articles regarding plea procedures, but the court held that appeals under Article 448 of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the court rejected the broad procedural complaints and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general procedural objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA DAVIDE AYRTON nato a MILANO il 06/04/2003 avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Davide Ayrton Ventura, imputato del reato ex art. 423 cod. pen.
2. Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. Jolanda Luisa Tasca, deducendo inosservanza e/o erronea valutazione degli artt. 20-bis e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è però proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.