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Ordinanza — n. 14155/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to discretionary sentencing review falling within trial court's exclusive power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14155/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's criminal liability and sentence. The appellant argued that the appellate court failed to properly apply penal law and ignored relevant sentencing parameters. The court rejected this, ruling that the sentencing evaluation constitutes a discretionary power of the trial judge that cannot be re-evaluated on appeal unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the substantive exercise of the trial judge's discretionary power regarding sentencing are inadmissible in cassation, as such evaluations are reserved to the court of first instance and do not require exhaustive examination of all statutory parameters.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion penal responsibility appellate review limits discretionary power trial judge sanzioni penali riesame dell'entità pena carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Massimiliano Russo, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO ANTONINO nato a PARTINICO il 16/07/1978 avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Palermo cfa

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in composizione monocratica che, con sentenza del 12/07/2023, aveva affermato la penale responsabilità di Antonino Rossello, in ordine al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore avv. Massimiliano Russo, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, essendosi la Corte di appello limitata a argomentare in maniera esclusivamente apparente, con riferimento al trattamento sanzionatorio.

3. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo