Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to expired prescription period and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Agostino Capuano's appeal inadmissible, confirming his conviction for carrying a serramanico knife outside his home. The court ruled that the ordinary prescription period for this contravention expired on December 1, 2024, rendering the appeal time-barred. Additionally, the court rejected the complaint regarding the lack of reasoning as it was too general and failed to challenge specific factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the ordinary prescription period has expired; the court must reject vague complaints about reasoning that do not specifically contest the factual reconstruction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO AGOSTINO nato a TERMINI IMERESE il 29/04/1975 avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d'appello di Palermo \\-\
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese del 29/05/2023, che aveva dichiarato Agostino Capuano colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 01/12/2019, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, oltre spese processuali, disponendo anche la confisca e distruzione del coltello in sequestro.
2. Ricorre per cassazione Agostino Capuano, per il tramite del difensore avv. Renato Vazzana, denunciando anzitutto la mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta, oltre che lamentando il difetto di omessa motivazione della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il reato contravvenzionale ascritto ha un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatto risalente al 01/12/2019, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 01/12/2024. È poi noto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente chiamate a pronunciarsi, in tema di disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; il massimo consesso di questa Corte, dunque, ha deciso che tale disciplina debba continuare ad essere applicata - pure all'indomani dell'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 - in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Al sopra individuato termine massimo quinquennale, quindi, deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., come modificato dall'art. 1 comma 11 lett.
b) legge 23 giugno 2017, n. 103, che può giungere fino a un massimo di anni uno e mesi sei; ciò consente di fissare il termine di prescrizione ad epoca ampiamente successiva, rispetto alla sentenza appellata, pronunciata il 23/09/2024. 3.2. La doglianza inerente alla motivazione è parimenti aspecifica e priva di apprezzabile contenuto, in quanto fondata su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello a serramanico, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà;
è stata giudicata non attendibile - con motivazione che, anche sul punto, ineccepibile sotto il profilo logico - la versione a discarico fornita dal prevenuto, in quanto tardivamente prospettata e di tenore reputato pretestuoso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in