Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific criticisms of the lower court's reasoning. The appellant merely complained about the perceived social danger and flight risk without challenging the factual basis or logical consistency of the trial court's decision. Consequently, the court upheld the rejection of the probation measure request and ordered the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for cassation based on a defect of motivation is inadmissible if the appellant merely expresses dissatisfaction with the facts or the exercise of discretionary power without articulating a specific and critical analysis of the reasoning provided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUSHKAJ BLEDAR nato in ALBANIA il 14/01/1985 avverso l'ordinanza del 0602/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Si
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza volta alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, presentata da Bledar Dushkaj, soggetto attualmente detenuto in espiazione della pena di anni sette di reclusione (con fine pena fissato al 03/03/2026) ,per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e di detenzione di stupefacente, commessi rispettivamente fino al settembre 2008 e dal settembre 2006 al febbraio 2008, con espulsione dello straniero dallo Stato (residuo pena pari ad anni quattro, mesi dieci e giorni ventidue di reclusione).
2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Ilenja Mehilli, deducendo vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del condannato e alla sussistenza del pericolo di fuga.
3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come si tratti di soggetto da poco estradato dall'estero, che ha dato prova, quindi, di non voler attendere l'esecuzione della pena in Italia, avendo riportato condanna per un grave fatto associativo, in relazione al quale ha dimostrato una ancora scarsa consapevolezza.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 m