Cassation court dismisses appeal against probation order due to inadmissible factual complaints and discretionary sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored the observation team's report and relied too heavily on recent crimes and a police report. The court rejected these as mere complaints lacking specific legal critique, affirming the trial judge's discretionary power to consider such factors when granting probation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354: Complaints regarding factual findings or discretionary sentencing decisions are inadmissible in cassation unless they constitute a specific critique of the legal reasoning or manifestly illogical contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE FRANCESCO nato a MONTALBANO ELICONA il 15/01/1964 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza volta alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, presentata da Francesco Simone, soggetto attualmente in regime di semilibertà e in espiazione della pena di anni nove, mesi sei e giorni tredici di reclusione, con fine pena fissato al 18/08/2026, per i reati di cui agli artt. 367, 368, 640 e 385 cod. pen., commessi fino al 2020.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Tortora, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per aver mancato di considerare l'esito della relazione di sintesi stilata dall'Equipe di osservazione, nonché per aver fondato la propria decisione reiettiva sull'epoca recente di commissione dei fatti in espiazione e sull'esistenza -a carico del Simone - di una denuncia dei Carabinieri, relativa al reato di furto.
3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come la suddetta denuncia a carico del condannato sia un fattore atto a imporre cautela, in sede dì concessione dell'ampio beneficio invocato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marz