Cassation appeal dismissed as inadmissible because declaring jurisdictional incompetence is not appealable under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Santoro's appeal inadmissible because the lower court's decision to declare its own incompetence regarding the conversion of Greek benefits is not subject to cassation review. Santoro argued for the conversion of benefits under Article 46 of Greek Law 2776/1999, but the Lecce Court of Appeal referred the matter to the Lecce Magistrate of Surveillance. The court ruled that such declarations of incompetence can only trigger jurisdictional conflicts, which are not reviewable by the Supreme Court under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Declarations of incompetence by the trial court are not appealable to the Court of Cassation, as they can only give rise to jurisdictional conflicts rather than substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO MARCO nato a BRINDISI il 13/06/1985 avverso l'ordinanza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Lecce
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Marco Santoro, a mezzo dell'avv. Ladislao Massari, ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce che - chiamato a provvedere in ordine alla richiesta di conversione in Italia dei benefici di cui all'art. 46 della legge greca n. 2776/1999 - ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere, indicando invece quella del Magistrato di sorveglianza di Lecce, ai quale ha disposto trasmettersi gli atti; Rilevato che non è ricorribile per cassazione, indipendentemente dal fatto che essa venga adottato con la forma dell'ordinanza o della sentenza, la decisione a mezzo della quale il giudice dichiari la propria incompetenza, potendo da ciò scaturire esclusivamente un conflitto di giurisdizione o di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 - 01;
Sez. 5, n. 14892 del 29/01/2010, Bondi, Rv. 246845 - 01; Sez. 3, n. 4367 del 11/12/1995, dep. 1996, Scopetti, Rv. 203416 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marzo 2