Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific investigation proving continuous criminal association.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alessandro Lopriore's appeal inadmissible because the lower court correctly rejected the request to unify two criminal sentences under the doctrine of continuity. Lopriore argued that his offenses constituted a single continuous criminal association, but the court held that mere chronological and geographical proximity is insufficient without a specific investigation into the operational unity of the groups. The decision affirmed that distinct criminal acts do not automatically merge into one continuous association unless proven by concrete evidence of a unified delinquent project.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: The doctrine of continuity in criminal association requires a specific investigation into the nature, operativity, and temporal continuity of the groups, not merely the homogeneity of the charges or proximity of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gi tont,- ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPRIORE ALESSANDRO nato a BARI il 03/12/1992 avverso l'ordinanza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale Alessandro Lopriore aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra i reati giudicati mediante due sentenze, entrambe relative a fatti associativi, ossia, rispettivamente, all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, relativa a fatti commessi in Ceglie del Campo, Valenzano e Capurso, da marzo 2005 al 02/04/2019 (data della sentenza di primo grado) e all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 01/01/2005 fino all'attualità (la sentenza di primo grado reca la data del 28/05/2018).
2. Ricorre per cassazione Alessandro Lopriore, tramite il difensore avv. Massimo Roberto Chiusolo, deducendo violazione degli artt. 125, 178 e 671 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale debitamente apprezzato trattarsi sempre del medesimo fenomeno associativo, sebbene giudicato in distinti processi e, quindi, culminato nella emissione di due diverse sentenze.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità, laddove risulti riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a più sodalizi criminosi, può essere ritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente a seguito di una specifica indagine, in ordine alla natura delle diverse associazioni, alla loro concreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine che concorre alla loro formazione.
Non è infatti sufficiente, all'uopo, il compimento di una mera valutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché in ordine all'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. Nonostante la contiguità geografica e cronologica delle diverse condotte associativo - e finanche ad onta della loro tendenziale omogeneità - le modalità concrete di consumazione dei vari delitti possono risultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, piuttosto che all'attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez. 4, n.3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786).
4. In aderenza a tali consolidati principi ermeneutici, va affermato che, nei caso in esame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta - dal giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in