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Ordinanza — n. 14148/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription extinction ruling in prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmine Marasco's appeal inadmissible because the lower court failed to issue a specific judgment on the extinction of the contravention due to prescription. Marasco argued that the ordinary four-year prescription period, extended to five years by Supreme Court precedent for acts between 2017 and 2019, had expired before the May 2024 appellate decision. The Court rejected this, ruling that the absence of an explicit extinction ruling does not automatically validate the appeal's admissibility under the relevant procedural codes.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 159 c.p.: The failure of a lower court to explicitly rule on the extinction of a contravention due to prescription does not render a subsequent cassation appeal admissible, as the procedural defect does not justify the reopening of the case.

Parole chiave

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prescription extinction contravention statute cassation inadmissibility procedural defect supreme court precedent sanzione penale saccheggio infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 159 c.p.
È poi noto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente chiamate a pronunciarsi, in tema di disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; il massimo consesso di questa Corte, dunque, ha deciso che tale disciplina debba continuare ad essere applicata - pure all'indomani dell'introduzione dell'art.
Legge 27 novembre 2021, n. 134
a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 - in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
art. 159 cod. pen
Al sopra individuato termine massimo quinquennale, quindi, deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., come modificato dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO CARMINE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 12/06/1989 avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d'appello di Lecce

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Brindisi del 16/07/2021, che aveva dichiarato Carmine Marasco colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 14/09/2018, per aver portato fuori dalla propria abitazione due coltelli a scatto e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda.

2. Ricorre per cassazione Carmine Marasco, per il tramite del difensore avv. Pasquale Morleo, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta.

3. Il reato contravvenzionale ascritto ha un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatto risalente al 14/09/2018, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 14/09/2023. È poi noto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente chiamate a pronunciarsi, in tema di disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; il massimo consesso di questa Corte, dunque, ha deciso che tale disciplina debba continuare ad essere applicata - pure all'indomani dell'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 - in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Al sopra individuato termine massimo quinquennale, quindi, deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., come modificato dall'art. 1 comma 11 lett.

b) legge 23 giugno 2017, n. 103, che può giungere fino a un massimo di anni uno e mesi sei; ciò consente di fissare il termine di prescrizione ad epoca successiva, rispetto alla sentenza appellata, come detto pronunciata il 13/05/2024.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20