Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of regularization arguments and lack of specific request at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maicol Duric inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Duric argued that his regularization status, proven by documents dated before the first-instance judgment, should have been considered for leniency. The court rejected this because the regularization issue was not specifically raised before the Judge of Peace, violating procedural rules against late merit re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. n. 286/1998; Art. 616 c.p.p.: The introduction of new factual grounds regarding regularization at the cassation stage, absent a specific request at the first instance, renders the appeal inadmissible as it constitutes an impermissible re-evaluation of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURIC MAICOL nato a VICENZA il 13/05/2003 avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE DI PACE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; DTTIqIIITf TN FATTA g rrINcrnPpATn TN rvirwryrn 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Vicenza ha condannato Maicol Duric alla pena di euro cinquemila di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all`nrt. 1 0-his d.!gc. -1 9.9P, n. 9" per nec.i, . fntto ingrc.sco - n inni io nor occorci ••• • • • • • •-•• •-• •-• • • • trattenuto - in territorio italiano, in violazione delle relative disposizioni di legge.
2. Ricorre per cassazione Maicol Duric, a mezzo dell'avv. Paola Minotti, deducendo vizi ex ari- fI rnrnm I IcFF hl nri o) rnri nrnr non a rtir-nlai in 1-ro winla-7inno e fisa. applicazione dell'art. 10-bis comma 6 T.U. imm.; difetto di motivazione, in ordine al diniego di concessione della particolare tenuità; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). nu uni-rn al nrimn mnfil/n in nartirnlaro enci-iono il rirnrrnF di awor ronnlari7-tnra In propria posizione medio tempore, fra il fatto e l'emissione della sentenza impugnata, come da documentazione ora prodotta (la difesa prospetta anche un argomento di carattere logico, affermando che - all'indomani della prima udienza - l'imputato ha ricevuto notifica della data di relnr, i nre,nr-ice n nnì renInfi,,, re,r1,nlen e eeet, rent,r1 i nr,1- e, cnr.4-n irlenn4-i4-;
“../ LA Il I 1.4 III JI L/ 1.3I I i I V LI ...ALLA...LI ILA,...“.111,4l,0 I I IL. LI ilAe I LL. LLA LI I evve ev LUI rilasciata il 25/09/2023, ossia in epoca antecedente, rispetto alla sentenza; circostanza che dovrebbe dimostrare, in ipotesi difensiva, l'avvenuta regolarizzazione della posizione del condannato, che - se fosse stato ancora privo di permesso di soggiorno - non avrebbe ottenuto le v v...ve evi ...v ve 'rete-uni-n Ai tAcern4-ii-22 11,1,111L.LLA je 3. I primi due motivi sono da ritenersi inammissibili, sostanzialmente in forza di considerazioni tra loro sovrapponibili.
E infatti, la documentazione posta a fondamento della nrins 1..11111M Ano, I inn -rn nese" ci-ni-n rsr•nrInf-4-, A. er-nn1-ce il rei. erli,ice Ai rele,r-ifes rrIcsntr,, il nrnccirenlir.,,,,}n LAM9111,11111[..LA 1,, A L LA Leva *AI eLv Il yeuve.e., LI 1111¼_IlLU/ , e e eve ete I.. Il ire vvvevy .....LI eLv art. 34 d.lgs. n. 286 del 1998, parimenti, non è stato oggetto di specifica domanda dinanzi al Giudice di pace. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce - per la prima volta all'interno del giudizio dì legittimità - la postulazione di una non consentita rivisitazione, sul piano de! rnerite, deiVacc,artamoni-n ci scel inf-n nolln sontena im-u- gnata.
4. Quanto al mancato riconoscimento delle generiche, deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potrin risiiiti es,.rcit.to congri iarne.nte, !ogic.ni,2nt,2 ed 2rv-h,, mrmn con il egner>ie principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati clic, si assumano essere stati indebitamente nroi-ormocci noll'annro7-iamonf-n giiiclice impugnato.5.
AI n Isice dcIic re% nsitiora7inni rho prorc,rinnt-n il rirnren riewo inccore riirhiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r"nri ri cle-ic n in Dnrnn rvsne--rn I I it.A. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Valerio Lann GiueDce Santalucia DEPOSITATA