Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's discretionary decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. The appellant merely complained about facts and the judge's discretion regarding the lack of repentance without challenging the logical basis of the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147 cod. pen.; Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 24 e 27 Cost.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific legal arguments against the lower court's reasoning; mere complaints about facts or the exercise of judicial discretion without substantive critique render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI RAGONA ANDREA nato a TORINO il 24/11/1968 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza volta alla concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, che era stata presentata da Andrea Ragona Tringali, soggetto condannato per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonché circonvenzione di incapace e coltivazione illecita di sostanza stupefacente, attualmente in espiazione di pena determinata mediante provvedimento di cumulo del 05/05/2023. Il provvedimento reiettivo si fonda, in particolare, sulla rilevata assenza di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore di quanto compiuto; tali elementi di segno sfavorevole sono stati reputati prevalenti, rispetto alla dichiarata attività lavorativa e alla situazione familiare.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Marco Novara, deducendo inosservanza degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché motivazione erronea, travisamento dei fatti e degli atti, oltre che abnormità, violazione degli artt.24 e 27 Cost. e, infine, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta dell'avversata ordinanza.
3. Con tale impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come l'assenza di resipiscenza, di rivisitazione critica di quanto commesso e la scarsa disponibilità a collaborare nei percorso trattamentale, siano fattori ostativi alla formulazione della prognosi di vita favorevole, necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato.
Con tale tema, invece, il ricorrente non riesce a confrontarsi efficacemente, così finendo per articolare doglianze non in grado di aggredire efficacemente la saldezza dell'impugnata decisione, in quanto genericamente volte a evidenziare asseriti profili di illo9gicità e contraddittorietà invece insussistenti.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20