Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of the lower court's discretionary decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate specific legal criticisms of the lower court's reasoning. The appellant merely complained about facts, such as the judge's assessment of the defendant's deviant conduct and lack of suitable employment, without challenging the legal basis of the decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely complaints about facts rather than specific legal criticisms of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SITA STEFANO nato a TORINO il 17/11/1984 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino ‘Zt. r\ \
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata da Stefano Sità, soggetto condannato alla pena di anni uno di reclusione, con sentenza del 11/04/2022 del Tribunale di Torino, per il reato di evasione consumato il 15/12/2018.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Antonio Foti, deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti processuali, con conseguente mancanza di motivazione in punto di accertamento dell'idoneità del domicilio e della sussistenza di idonea attività lavorativa, quali elementi posti a fondamento dell'istanza.
3. Con la presente impugnazione, vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Non vi è chi non rilevi, infatti, che il giudice a quo - nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) - ha sottolineato come le plurime denunce per reati contro il patrimonio, successive al 2021, rappresentino evidentemente un fattore ostativo, rispetto alla formulazione di una prognosi di vita favorevole, requisito necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato e ciò anche a prescindere dal tema della reperibilità del soggetto.
Con il tema costituito dai rilievi circa le condotte devianti tenute dal soggetto, invece, il ricorrente ha evitato di confrontarsi, così finendo per articolare doglianze eccentriche rispetto al fulcro dell'avversato provvedimento e non in grado di aggredire efficacemente la saldezza di questo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Q- Così deciso in Roma, 20 marzo 2025. 0 11-5. Q