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Ordinanza — n. 14141/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic factual criticisms lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Rinaldi's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Rinaldi challenged the lower court's rejection of his request to unify multiple criminal acts under the doctrine of continuation, arguing violations of procedural law. The court rejected these claims because they consisted of generic factual criticisms rather than specific legal arguments addressing the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic factual criticisms without specific legal engagement are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal doctrine of continuation generic factual criticism procedural violation Cassation procedure concorso di reati reati connessi correità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
Vanila Amoroso, deducendo - con due motivi formalmente distinti - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 629 cod. pen
pen., commessi in Napoli da! 2010 al 2013, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 04/10/2018, passata in giudicato il 02/12/2020 (condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione) ed ex art. 629 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/10/1990 avverso l'ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

g CONSIDERATO IN DIRITTA 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da Francesco Rinaldi, volta alla unificazione in continuazione de: reati ex artt. 116-bis/416-bis.1, 618 °2 474 cod. pen., commessi in Napoli da! 2010 al 2013, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 04/10/2018, passata in giudicato il 02/12/2020 (condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione) ed ex art. 629 cod. pen., commesso in Napoli fino al 16/08/2012, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli dei 16/02/201 6, I passata in ." giudicato il 1R/19/91-115:2 " .••••1 (condanna alla pena di anni •-• •••• quattro di reclusione).

2. Ricorre per cassazione Francesco Rinaldi, a mezzo del difensore avv. Vanila Amoroso, deducendo - con due motivi formalmente distinti - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione, fra le diverse fattispecie delittuose sopra indicate.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili. Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto della mancanza di una preventiva ideazione di carattere unitario, tra i fatti dei quali si domanda l'unificazione sotto il vincolo della continuazione. Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche condotte in punto di fatto e di carattere estremamente generico e confutativo, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non si confrontano incisivamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.

1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.