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Ordinanza — n. 14138/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a registered defense lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Giacomo Lombardo, personally submitted the petition without a registered defense lawyer. Although the appellant argued that personal filing was permissible, the law enacted in August 2017 strictly requires such appeals to be signed by a qualified defense attorney. The court ruled that this procedural requirement is mandatory and that the lack of a lawyer's signature renders the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Criminal appeals filed personally by the convicted person after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a defense lawyer registered in the special bar of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense lawyer requirement Cassazione procedural rules law n. 103/2017 requisito della firma atto privo di sottoscrizione esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 - Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIACOMO nato a TRAPANI il 06/09/1969 avverso l'ordinanza del 28/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Giacomo Lombardo ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso ii provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marzo