Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to new crime within suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence suspension. The appellant committed a new crime of sexual assault within the five-year suspension period, triggering statutory revocation under Article 163 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the defense's arguments as conflicting with established legal norms and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The revocation of a conditional sentence is mandatory when a new crime is committed within the suspension period, and appeals based on lack of motivation are inadmissible when the decision aligns with statutory requirements and binding precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGHARIB AHMED ADAM ELGIYOUSHI MOHAMED nato in EGITTO il 01/12/1990 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 della Corte d'appello di Ancona
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Rilevato che la Corte di appello di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a Elgharib Ahmed Adam Elgiyoushi Mohamed con sentenza della stessa Corte del 21/05/2018, divenuta irrevocabile il 22/04/2022, relativamente alla condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.RR. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in Civitanova Marche il 24/10/2016, per aver egli riportato - entro il quinquennio successivo alla concessione del beneficio - condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, inflitta con sentenza del 05/05/2023, passata in giudicato il 28/05/2024, per il reato ex art. 73 T.U. stup., commesso in Civitanova Marche il 26/06/2020;
Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. Simone Rosario Matraxia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., nonché 168 primo comma e 175 cod. pen.; Ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovo delitto - entro il periodo di sospensione, decorrente dal passaggio in giudicato della prima condanna sospesa - a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall'art.163 cod. proc. pen.;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo