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Ordinanza — n. 14136/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14136/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14136/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, che aveva dichiarato Ermanno Mattia Filippone colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 3 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14136/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza Ermanno Mattia Filippone, tramite il proprio difensore avv. Alessandro Vanni, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente vizi ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale azione penale delitto condotta illecita della polizia perseguimento penale per truffa atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE ERMANNO MATTIA nato a CHIETI il 10/05/1988 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, che aveva dichiarato Ermanno Mattia Filippone colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 3 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto.

2. Avverso tale sentenza Ermanno Mattia Filippone, tramite il proprio difensore avv. Alessandro Vanni, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione inesistente e/o meramente apparente, in relazione alla corretta verifica dell'appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui alla citata normativa, nonché con riferimento all'affermazione della sua concreta pericolosità sociale. La difesa, inoltre, ha depositato atti e conclusioni scritte, a mezzo delle quali si è riportata integralmente ai motivi di ricorso già formulati mediante l'impugnazione principale, chiedendo l'assegnazione del ricorso alla Sezione di competenza e insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate;

In particolare, la difesa ha sostenuto come la Corte di appello dì L'Aquila non si sia confrontata con gli specifici motivi di gravame, risultando in atti come il Foglio di Via obbligatorio fosse stato emesso, a carico del prevenuto, sulla base dei meri precedenti di polizia e in considerazione della sua semplice presenza in un determinato luogo, laddove gli operatori di polizia stavano svolgendo attività investigativa; questa, peraltro, è meramente allegata, ma non dedotta e provata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativa preclusa in questa sede. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che sotto quello dell'elemento soggettivo del reato contestato. In essa si evidenzia, in primo luogo, come la motivazione del provvedimento del Questore sia del tutto congrua, per esser stato il soggetto raggiunto dallo stesso a causa della presenza - a suo carico - di diversi precedenti di polizia, nonché per violazioni della normativa in materia di stupefacenti. Il Filippone, inoltre, è stato sorpreso in Pescara, in zona di spaccio e, alla vista degli operanti, ha tentato di nascondersi.

4. A fronte di tali argomentazioni - lineari e scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà - il ricorso si limita a invitare ad una rivalutazione degli elementi fattuali, già esclusa in modo non manifestamente illogico in sede di appello, peccando, quindi, anche di aspecificità.5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2