Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as mere factual complaints violating the scope of the court of cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court of cassation declared the appeals by Esadovic and Ahmetovic inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court failed to properly apply criminal statutes regarding illegal possession and obstruction of police, claiming the conduct did not fit the legal paradigm. The court rejected these arguments as mere complaints on facts rather than legal errors, noting they sought a new factual evaluation which is outside the cassation court's jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 41 T.U.L.P.S.; Art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Appeals based solely on factual disputes or requests for new factual evaluations are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility mere factual complaints scope of cassation illegal possession of weapons obstruction of justice illecita violenza porto abusivo di armi bene sequestrato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
a) vizio ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 41 T.U.L.P.S.
b) violazione dell'art. 41 T.U.L.P.S., oltre che degli artt.
Art. 337 cod. pen.
La difesa, sostanzialmente, lamenta come la condotta ascritta al ricorrente non sia riconducibile entro l'alveo di quelle atte a integrare il ritenuto paradigma normativo ex art. 337 cod. pen., in ragione dell'assenza dei presupposti atti a legittimare l'esecuzione della perquisizione.
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
c) violazione dell'art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oltre che 192 e 352 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 352 cod. proc. pen.
Art. 13 Cost.
Art. 14 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESADOVIC AMADI nato il 14/03/1981 AHMETOVIC FRANCA nato a ALBANO LAZIALE il 19/12/1985 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Velletri, che aveva dichiarato Amadi Esatovic e Franca Ahmetovic colpevoli del reato di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 e 648 cod. pen. (entrambi), per aver illegalmente detenuto una pistola con relativo munizionamento, di provenienza illecita in quanto provento di furto e che detenevano occultata all'interno della camera da letto della loro abitazione, nonché del reato ex art. 337 cod. pen. (il solo Esadovic), per aver adoperato violenza e minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti, al fine di opporsi al compimento, da parte di questi, di una perquisizione domiciliare; per l'effetto - previo riconoscimento al solo Esadovic delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza rispetto alla contestata recidiva, nonché riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti accertati - il Giudice di primo grado aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro mille Esadovic e alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa Ahmetovic.

2. Ricorrono per cassazione Amadi Esatovic e Franca Ahmetovic, a mezzo del difensore avv. Alfonso Amato, deducendo tre motivi, a mezzo dei quali lamentano:

a) vizio ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per omessa motivazione;

b) violazione dell'art. 41 T.U.L.P.S., oltre che degli artt. 337 e 393-bis cod. pen.;

c) violazione dell'art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, oltre che 192 e 352 cod. proc. pen., nonché degli artt. 13 e 14 Cost.

3. Le censure dedotte nell'atto di impugnazione non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate. La difesa, sostanzialmente, lamenta come la condotta ascritta al ricorrente non sia riconducibile entro l'alveo di quelle atte a integrare il ritenuto paradigma normativo ex art. 337 cod. pen., in ragione dell'assenza dei presupposti atti a legittimare l'esecuzione della perquisizione.

4. Non vi è chi non rilevi come si tratti di critiche direttamente incentrate sul merito della vicenda e che sono volte, con tutta evidenza, a sollecitare una nuova valutazione fattuale, in ordine agli elementi di valutazione e conoscenza emersi; le doglianze, quindi, auspicano il compimento di una operazione interpretativa non consentita in sede di legittimità. 4.1. Dette censure, altresì, riproducono nel complesso i medesimi profili di doglianza già congruamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dalla Corte territoriale, a mezzo della sentenza impugnata (la censura concernente l'art. 41 T.U.L.P.S., peraltro, non era stata nemmeno dedotta in sede di gravame). 4.2. La motivazione adottata dal Giudice di merito è poi congruente, logica e priva della pur minima forma di contraddittorietà ed è, pertanto, meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. A fronte di ciò, le argomentazioni difensive si appalesano assertive e aspecifiche.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,