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Ordinanza — n. 14002/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing as inadmissible due to lack of logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14002/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Alessandro Caccavallo and Salvatore Abbruzzese inadmissible. The appellants argued that the appellate court failed to apply general mitigating circumstances and omitted reasoning regarding penalty increases for continued offenses. The court rejected these claims, ruling that the lower court's decision was logically sound and met the minimum argumentative requirements for sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging criminal judgments are inadmissible if the lower court's reasoning is free from evident illogicality and sufficiently references the decisive elements for the denial of requested benefits.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility general mitigating circumstances continued offenses penalty evident illogicality standard argumentative burden sentencing altri capi d'accusa altri reati truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
4), anche tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi decisivi o rilevanti, come nel caso di specie è avvenuto (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCAVALLO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 08/05/1993 ABBRUZZESE SALVATORE nato a NAPOLI il 24/04/1992 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Caccavallo Alessandro e Abbruzzese Salvatore ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna: -del primo per i reati, ascritti sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo A); agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7 cod. pen. (capo B); agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo C); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo D); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo E); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo F); - del secondo per i reati, ascritti sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo E); agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7 e secondo comma cod. pen. (capo F);

Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 4), anche tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi decisivi o rilevanti, come nel caso di specie è avvenuto (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena per la continuazione fra reati, è inammissibile in quanto l'onere argomentativo che si impone al giudice di merito nella determinazione della pena in tema di reato continuato (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) si intende implicitamente assolto (cfr. pag.

5) attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato per ciascun reato satellite rispetto alla misura di pena, già individuata nel minimo edittale, per il reato più grave così come rideterminato a seguito dell'accoglimento del relativo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm