Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected merit court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Khalil Samir inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Samir argued that the lower court failed to properly reclassify theft as attempted theft and injuries as assault, but the court found these claims were merely restatements of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the court ruled that no new legal grounds existed to overturn the conviction for theft and assault.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of legal arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments merit court reasoning theft attempted assault conviction furto aggravato furto di lieve entità scippo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIL SAMIR nato il 14/10/1991 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Khalil Samir ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.624 cod. pen. (Capo A come già riqualificato dal Tribunale) e per il reato di cui agli artt. 582, 585, 576 e 61 n.2 cod. pen. (Capo B); Ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono la mancata derubricazione del furto nel delitto tentato e delle lesioni nel delitto di percosse, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. prima pagina della "motivazione"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03