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Ordinanza — n. 14000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for minor theft, ruling non-mention is mandatory by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaia Calabrese inadmissible regarding her acquittal for theft under Article 131 bis of the Penal Code. The appellant argued for the non-mention benefit, but the court found this claim unfounded because such non-mention is a statutory consequence with no judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The non-mention of acquittals for minor theft is a mandatory legal consequence that excludes judicial discretion, requiring no specific reasoning when applied to certificates requested by the individual, employer, or public administration.

Parole chiave

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non menzione beneficio furto particolare tenuità casellario giudiziale discrezionalità giudicante art. 131 bis cod. pen. furto di lieve entità furto aggravato licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
38954: "Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod.
art. 131 bis cod. pen
38954: "Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., 24 settembre 2019, De Martino, n. 38954
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GAIA nato a BELVEDERE MARITTIMO il 31/10/1999 avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Calabrese Gaia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che l'ha assolta dal reato di furto, riconoscendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione, è manifestamente infondato in quanto è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la menzione di detti provvedimenti è esclusa con riferimento ai certificai rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro, delle pubbliche amministrazioni (Sez.

U., 24 settembre 2019, De Martino, n. 38954: "Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione"); Considerato pertanto che la non menzione rappresenta una conseguenza ope legis, secondo lo schema norma-fatto-effetto e che, dunque, nessuna discrezionalità è sul punto riservata al giudicante; sicché nessuna motivazione è necessaria sul punto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci