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Ordinanza — n. 13999/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging mere factual grievances rather than specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Spinelli Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spinelli argued the lower court's reasoning was illogical regarding his identification, but the court found this constituted mere factual complaints rather than a valid ground for review. The appeal was rejected because it sought to re-evaluate evidence without identifying specific procedural violations, which falls outside the scope of the Court of Cassazione's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies solely on factual grievances or requests a re-evaluation of evidence without pointing to specific distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual grievances Court of Cassazione procedural violations evidence re-evaluation perseguimento penale per truffa uso di un documento falso frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 483 cod. pen
(capo A), e per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI LUCA nato a SENIGALLIA il 18/05/1970 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spinelli Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 54, 624, 625 n.2 cod. pen. (capo A), e per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla identificazione dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed, inoltre, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2