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Sentenza — n. 13997/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13997/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Herghelegiu Ion e Cristescu Ionut Daniel ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'essere commesso su cose esposte per consuetudine a pubblica fede realizzato in concorso tra loro. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il comune difensore degli imputati, unitamente ai ricorsi, ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (del 12 settembre 2024 dinanzi alla sezione di P.G. aliquota GdF, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13997/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa confisca di valori patrimoniali delitto contro i beni restituzione della garanzia licenziamento per furto azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CRISTESCU IONUT DANIEL nato il 03/11/1987 HERGHELEGIU ION nato il 26/08/1982 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Herghelegiu Ion e Cristescu Ionut Daniel ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'essere commesso su cose esposte per consuetudine a pubblica fede realizzato in concorso tra loro.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il comune difensore degli imputati, unitamente ai ricorsi, ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (del 12 settembre 2024 dinanzi alla sezione di P.G. aliquota GdF, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei ricorrenti. Così d