Ordinanza — n. 13994/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIA VINCENZO nato a ERICE il 05/12/1981 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Via Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 612, secondo comma, cod. pen.; Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 -4 sulla configurabilità del reato e della gravità della minaccia; pag. 5 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13994/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81 e 612, secondo comma, cod. pen.; Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 -4 sulla configurabilità del reato e della gravità della minaccia; pag. 5 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIA VINCENZO nato a ERICE il 05/12/1981 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Via Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 612, secondo comma, cod. pen.; Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 -4 sulla configurabilità del reato e della gravità della minaccia; pag. 5 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/