Ordinanza — n. 13989/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO BARTOLOMEO nato a CARINI il 03/12/1989 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Bartolomeo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna periodo reato di furto PI uriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. pagg. 1 - 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 13989/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza della motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. pagg. 3 - 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO BARTOLOMEO nato a CARINI il 03/12/1989 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Bartolomeo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna periodo reato di furto PI uriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. pagg. 1 - 2);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza della motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. pagg. 3 - 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso