Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, citing legislative power and prior constitutional rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Collica inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Collica challenged the constitutionality of specific provisions regarding aggravated theft sentencing and the classification of his conduct as an attempt versus completed crime. The court rejected these arguments, stating that the legislative choice was reasonable and that previous constitutional issues had already been resolved by the Constitutional Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, comma 5, cod. pen.; Art. 132 cod. pen.; The legislature's determination of sentencing ranges based on special aggravating circumstances constitutes a non-irrational exercise of reserved power, and the distinction between attempt and completed crime requires strict adherence to statutory definitions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLICA GIUSEPPE nato a PALERMO il 27/06/1994 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Collica Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che la questione, sollevata con il primo motivo di ricorso, di illegittimità costituzionale dell'art. 131 - bis, quarto comma (rectius quinto comma), cod. pen, nella parte in cui stabilisce di considerare, ai fini della determinazione della cornice edittale che consente l'accesso all'istituto, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, è manifestamente infondata, in quanto la scelta risponde all'esercizio non irragionevole di un potere riservato al legislatore; né rileva sul punto quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2020, che si appuntava sulla irragionevole parametrazione, in origine prevista, al massimo invece che al minimo edittale, profilo cui ora ha posto rimedio il d.
Igs. n. 150 del 2022; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di tentativo e pag. 5 sulla esclusione della circostanza di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec