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Ordinanza — n. 13987/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13987/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZIANO MASSIMILIANO nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1981 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ponziano Massimiliano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità dell'ordinanza, assunta dal giudice di primo grado, di diniego della sospensione del processo per messa alla prova ex artt. 168 - bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado (o dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 586, comma 2, cod. proc. pen., si impugna unitamente ad essa) non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01) e ciò, all'evidenza, anche attingendo a dati ed elementi successivamente acquisiti;

Regesto Legislator

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artt. 168 - bis cod. pen, art. 604 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13987/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi di specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 6 - 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto identificazione forense prove acquisite illegalmente prova del DNA frode nel pignoramento indizio

Disposizioni normative citate

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artt. 168 - bis cod. pen
art. 604 cod. proc. pen
pen., si impugna unitamente ad essa) non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZIANO MASSIMILIANO nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1981 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ponziano Massimiliano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità dell'ordinanza, assunta dal giudice di primo grado, di diniego della sospensione del processo per messa alla prova ex artt. 168 - bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado (o dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 586, comma 2, cod. proc. pen., si impugna unitamente ad essa) non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01) e ciò, all'evidenza, anche attingendo a dati ed elementi successivamente acquisiti;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi di specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 6 - 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così