Ordinanza — n. 13983/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLA PIERINO nato a BARI il 20/06/1979 avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Merola Pierino ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vallo della Lucania ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 13983/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLA PIERINO nato a BARI il 20/06/1979 avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Merola Pierino ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vallo della Lucania ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.
U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art. 612 cod. pen. per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, è inammissibile sotto due concorrenti profili: al di là della enunciazione, si sostanzia nella deduzione di un vizio motivazionale non consentito nel caso di reati di competenza del giudice di pace; è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis