Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13980/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft of electricity conviction for abuse of public service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Di Maria Bruno inadmissible. The appellant challenged the aggravated theft conviction for stealing electricity, arguing errors in recognizing the aggravating circumstance and sentencing. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that defines theft from public service as the final destination of the energy, not its exposure during transit, and confirmed the lower court's reasoning regarding the lack of statutory conditions for suspended sentences.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.; The aggravating circumstance for theft from public service is established by the final destination of the stolen energy to a public service, regardless of whether the energy was exposed to public view during transit through the network.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft of electricity public service aggravating circumstance suspended sentence Corte di Cassazione inadmissible appeal penal code danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 20-bis cod. pen.
art. 20 - bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA BRUNO nato a AGRIGENTO il 02/09/1964 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Di Maria Bruno ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 - bis cod. pen. e nuovo giudizio di comparazione tra circostanze, ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso con violenza sulle cose e su cosa destinata a pubblico servizio), procedendo alla rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.» (cfr.

Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza per essere stata riconosciuta una circostanza aggravante in difetto di contestazione, è manifestamente infondata, dato che il capo di imputazione indica espressamente che il fatto è aggravato per essere stato commesso su "cosa destinata pubblico servizio"; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7);

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo non integrando la libertà controllata non rientra nel novero delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 20 - bis cod. pen.; i Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle