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Ordinanza — n. 13978/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial judge's discretionary power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dani Mirkejd inadmissible regarding the conviction for crimes under Articles 110, 477, and 482 of the Penal Code. Mirkejd argued a defect in reasoning concerning the determination of the punitive treatment, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the principle that sentencing gradation lies within the discretionary power of the trial judge, which was exercised adequately in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 110, 477, 482 cod. pen.; Sentencing gradation falls within the discretionary power of the trial judge, and appeals challenging this determination on grounds of defective reasoning are inadmissible if the discretion was exercised adequately.

Parole chiave

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sentencing discretion trial judge power inadmissible appeal defective reasoning punitive treatment contraffazione di merci procedimento per falsità false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI MIRKEJD nato il 05/10/1997 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dani Mirkejd ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.110, 477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/