Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce previously rejected merits court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Indelicato Franco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's three grounds of appeal were found to be mere reproductions of legal criticisms already thoroughly examined and rejected by the Palermo Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific new arguments to warrant re-examination of the conviction for the cited crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting specific new criticism.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO FRANCO nato a MARSALA il 01/08/1992 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Indelicato Franco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 primo comma, n. 2 cod. pen (capo A) e per il reato di cui all'art.385 cod. pen. (capo B); Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-5 che peraltro fanno leva su uno specifico elemento di identificazione costituito dal tatuaggio sulla mano sinistra; pag. 6 su esclusione art. 131-bis cod. pen.; pagg. 6-8 su diniego art. 62 bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/