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Ordinanza — n. 13976/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on self-defense claim and witness absence in a brawl case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13976/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Valesano's appeal against the second-instance conviction for a brawl inadmissible. The appellant argued for a retrial regarding an unhearsd witness and claimed self-defense, but the court found these arguments legally unfounded. The decision rests on the rule that new evidence requires a retrial and that mutual intent in a brawl precludes self-defense unless an unforeseen, disproportionate attack occurs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 52 cod. pen.: The absence of a witness in the second instance does not violate procedural rights unless new evidence emerged, and mutual intent in a brawl generally excludes self-defense unless an unforeseen and disproportionate attack occurs.

Parole chiave

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brawl mutual intent self-defense exclusion witness absence retrial procedural violation second instance appeal reati violenti minaccia nel diritto penale vie di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce "erronea valutazione e mancata assunzione di elementi probatori" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 52 cod. pen.
274337 - 01), Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 52 cod.
Art. 588, primo comma e secondo comma cod. pen.
art. 52 cod. pen
274337 - 01), Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 52 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018
pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 15090 del 29/11/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALESANO MATTEO nato a ALBENGA il 24/01/1982 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Valesano Matteo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 588, primo comma e secondo comma cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce "erronea valutazione e mancata assunzione di elementi probatori" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in relazione alla mancata audizione in secondo grado di un testimone che, però non era stato inserito nella lista testimoniale, è inammissibile in quanto «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in base al quale è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, Sentenza n. 15090 del 29/11/2019, Rv. 279085 - 01); e che nella specie non si versa nel "caso eccezionale" (che consente il riconoscimento della esimente) integrato da un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co