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Ordinanza — n. 13975/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds in criminal liability arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Marrocco Giuseppe and Collica Giuseppe inadmissible regarding their conviction for crimes under Articles 110, 624-bis, and 625 of the Penal Code. Both defendants argued that the lower court's judgment suffered from a defect in reasoning concerning their criminal liability. The court rejected this claim because the appeal lacked the specific legal and factual reasons required by law for admissibility at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they contain only generic allegations without the specific legal and factual grounds required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility defect in reasoning specific grounds requirement stage of legality Italian Penal Code imputazione di furto furto di lieve entità luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARROCCO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 26/02/1974 COLLICA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 20/04/1998 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Marrocco Giuseppe e Collica Giuseppe ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624 - bis, 625, n. 2, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, proposto da entrambi gli imputati nei rispettivi ricorsi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/