Italian court dismisses appeal as generic and fails to specify why mitigating circumstances were denied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Puglia Mirko inadmissible for failing to substantiate his claim regarding denied mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court erred in not applying specific leniency provisions, but the court found the complaint generic both externally and internally. Consequently, the appeal was rejected because it did not concretely identify which elements were omitted from the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 61 n.11, 62-bis cod. pen.; An appeal claiming a violation of the duty to motivate must specifically identify the omitted elements justifying the denial of mitigating circumstances, otherwise it is inadmissible as generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PUGLIA MIRKO nato a TORTONA il 20/01/1990 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Puglia Mirko ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 61 n.11 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen., è generico vuoi sotto il profilo estrinseco, perché non si confronta con i motivi del diniego valorizzati dal giudice di merito (pag.
3) vuoi sotto il profilo intrinseco, giacché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/