Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual reasons supporting the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fierro Fabrizio against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued that the lower court's conviction for offenses under Articles 56 and 624 of the Penal Code was null due to insufficient evidence and a failure to acquit as required by Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the sole ground of appeal was deemed generic, consisting merely of assertions without the necessary legal reasoning or factual data to support the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, consisting of mere assertions devoid of the legal reasons and factual data required to support the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO FABRIZIO nato a TORINO il 11/06/1994 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fierro Fabrizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui gli artt.56 e 624 cod. pen. e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione alla nullità della sentenza per mancanza degli elementi probatori sufficienti a fondare la responsabilità penale dell'imputato e il mancato proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché si risolve in meri enunciati privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/