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Ordinanza — n. 13970/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints violating procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Valente Maria Pia and Piombino Marianna inadmissible regarding their theft conviction. The appellants argued for a violation of motivation concerning their criminal responsibility, but the court found this constituted mere factual complaints. Consequently, the appeals were rejected because such arguments are not permitted under the law in the finality jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements or complaints regarding criminal responsibility are inadmissible in the finality jurisdiction as they lack legal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Finality Jurisdiction Theft Conviction Factual Complaints Inadmissible Appeal Criminal Responsibility Procedural Violation prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALENTE MARIA PIA nato a TORINO il 19/06/1962 PIOMBINO MARIANNA nato a TORINO il 03/07/1978 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Valente Maria Pia e Piombino Marianna ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità delle imputate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0