Italian court dismisses appeal as generic; lacks specific argument on admissibility of financial police statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Ietto inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Ietto challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony before the Financial Police, arguing his spontaneous statements were inadmissible. The court rejected this claim because the appeal's first ground was deemed too generic, failing to demonstrate the decisive nature of the statements as required by precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis, comma 1, cod. pen.; An appeal alleging the inadmissibility of spontaneous declarations must specifically illustrate their decisiveness; a generic objection without such illustration renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IETTO FRANCESCO nato a CARERI il 03/03/1963 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Tetto Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 497 - bis, comma primo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato alla Guardia di Finanza, è generico, poiché non illustra la decisività di quelle dichiarazioni (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0