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Ordinanza — n. 13967/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Boutarta Jouad inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Jouad argued that the Court of Appeal violated procedural law by failing to issue an acquittal, but the court rejected this claim. The decision rests on the rule that appeals in the jurisdictional phase must be specific and cannot rely on generic allegations without supporting legal or factual arguments.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal in the jurisdictional phase is inadmissible if it is based on generic grounds lacking specific legal or factual reasons.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds jurisdictional phase procedural law violation specific reasons required causalità della lesione alla spalla corresponsabilità della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 129 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTARTA JOUAD nato il 28/12/1985 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boutarta Jouad ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 61, comma primo, n. 1, 582 e 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non aver il giudice pronunciato sentenza di proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/