Ordinanza — n. 13966/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIVIERA DESIDERIO nato a VERCELLI il 01/01/1985 BILLI MARCO nato a CHIVASSO il 31/05/1993 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Riviera Desiderio e Billi Marco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Riviera, che contesta l'affermazione di responsabilità, si risole in valutazioni in fatto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito (pagg. 3 e 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di Riviera e l'unico motivo di Billi, che lamentano la mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha spiegato, senza cadute logiche, le ragioni per le quali non ha operato la sostituzione richiesta (pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIVIERA DESIDERIO nato a VERCELLI il 01/01/1985 BILLI MARCO nato a CHIVASSO il 31/05/1993 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Riviera Desiderio e Billi Marco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Riviera, che contesta l'affermazione di responsabilità, si risole in valutazioni in fatto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito (pagg. 3 e 4);
Considerato che il secondo motivo di Riviera e l'unico motivo di Billi, che lamentano la mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha spiegato, senza cadute logiche, le ragioni per le quali non ha operato la sostituzione richiesta (pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il