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Ordinanza — n. 13965/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing below statutory minimums and missing mitigating circumstances as generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mattia Boscolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Boscolo challenged his conviction for theft, arguing the sentence was set at the absolute statutory minimum and failed to recognize a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were deemed intrinsically generic and lacked a substantive comparison with the court's reasoning, which explicitly noted the sentence was determined at the lowest legal limits.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal alleging a sentencing error or missing mitigating circumstances is inadmissible if the grounds are intrinsically generic and fail to provide a concrete comparison with the reasons given in the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing minimums mitigating circumstances procedural costs Cassation review penal code indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boscolo Mattia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di mancato contenimento della pena entro i minimi edittali e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile perché prospetta deduzioni intrinsecamente generiche e prive di confronto con le ragioni della decisione (cfr. pag. 2 in cui si evidenzia come la pena sia stata determinata "nei minimi assoluti di legge"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/