Ordinanza — n. 13964/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA STEFANO nato a BORGOSESIA il 12/10/1967 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mazzola Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583 comma primo n.1 e 585 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 420-ter cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA STEFANO nato a BORGOSESIA il 12/10/1967 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mazzola Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583 comma primo n.1 e 585 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza di appello per il mancato di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato perché «nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis