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Ordinanza — n. 13963/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13963/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASAN DEI TUDOR (CUI: 03C7QKM) nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Asandei Tudor ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 4 della L. 110/75 (capo 1) perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 comma secondo cod. pen. con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di armi (capo 2) e, conseguentemente, ha rideterminato la pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13963/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia violazioni della legge sulle armi pericolo di traffico di stupefacenti violenza o minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio timore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASAN DEI TUDOR (CUI: 03C7QKM) nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Asandei Tudor ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 4 della L. 110/75 (capo 1) perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 comma secondo cod. pen. con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di armi (capo 2) e, conseguentemente, ha rideterminato la pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i