Ordinanza — n. 13962/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOBRANI DRISS nato il 23/04/1986 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Jobrani Driss ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, investita dell'appello del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di furto pluriaggravato di cui al capo 2, applicando la pena ritenuta di giustizia (mentre per il capo 1 ha dichiarato inammissibile per rinuncia l'impugnazione del Pubblico ministero);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13962/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOBRANI DRISS nato il 23/04/1986 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Jobrani Driss ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, investita dell'appello del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di furto pluriaggravato di cui al capo 2, applicando la pena ritenuta di giustizia (mentre per il capo 1 ha dichiarato inammissibile per rinuncia l'impugnazione del Pubblico ministero);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile per genericità, in quanto è privo di adeguato confronto argomentativo con le puntualissime ragioni poste a fondamento della decisione di condanna (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 che ha chiarito come l'atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato, pena l'aspecificità della censura); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 16);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de