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Ordinanza — n. 13961/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints rather than legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Rhanmia Aziz inadmissible. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found this constituted only factual complaints. Consequently, the appeal was rejected because it sought an impermissible re-evaluation of evidence under the principle of double jeopardy.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints or requests for a re-evaluation of evidence, as the court of cassation reviews only legal issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints cassation double jeopardy principle evidence re-evaluation ban legal review limitation imputazione di furto furto di lieve entità prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHANMIA AZIZ nato il 17/05/1997 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rhanmia Aziz ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.110 e 624 bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0