Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints rather than legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Rhanmia Aziz inadmissible. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found this constituted only factual complaints. Consequently, the appeal was rejected because it sought an impermissible re-evaluation of evidence under the principle of double jeopardy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints or requests for a re-evaluation of evidence, as the court of cassation reviews only legal issues.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHANMIA AZIZ nato il 17/05/1997 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rhanmia Aziz ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.110 e 624 bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0