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Ordinanza — n. 13960/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and failure to exclude statutory aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Artusio Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly address his criminal responsibility and omitted the exclusion of an aggravating circumstance involving a knife. The court rejected these claims as mere complaints on facts and an unfounded assertion, noting the lower court provided adequate reasoning on both points.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are limited to legal issues; complaints regarding factual assessments or alleged omissions in reasoning are inadmissible unless the lower court's decision is manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Appeal Inadmissible Appeal Statutory Aggravating Circumstances Reasoning Defect Claim motivi di cassazione istanza di revisione penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
art. 585 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSIO MASSIMO nato a CANALE il 18/11/1974 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Artusio Massimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. (capo A), ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo B), in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha conseguentemente rideterminato la pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 585 cod. pen. integrata dall'uso di un coltello, è manifestamente infondato, in quanto, a differenza di quanto, la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione sul punto (cfr. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis