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Ordinanza — n. 13959/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to repetitive factual complaints already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Spadella Aldo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a defect in reasoning regarding the existence of a de facto administrator position. The court rejected this because the complaint merely reproduced factual arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds consist solely of repetitive factual complaints that have already been adequately examined and rejected by the court of first instance with proper legal arguments.

Parole chiave

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admissibility of appeal repetitive factual complaints defect in reasoning court of first instance procedural economy ripetute violazioni del diritto degli stranieri sanzioni pecuniarie alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADELLA ALDO nato a COMISO il 08/02/1946 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spadella Aldo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per reati fallimentari, tributari e relativi alla violazione del tu. immigrazione, procedendo però alla riduzione delle pene; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della posizione dell'amministratore di fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze in punto di fatto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano la prima e la seconda pagina dei "motivi della decisione");

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il