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Ordinanza — n. 13958/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific reference to the lower court's reasoning under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds cited by the appellant. The appellant, Massimo Tomassello, challenged the lower court's finding of liability without providing specific references to the actual reasoning in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of concrete pertinence mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in overly generic terms, lacking any reference to the actual content of the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of concrete pertinence Art. 581 c.p.p. procedural requirements rimozione di termini riclassificazione di terreni modificazione della servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 19/08/1978 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Tomassello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità, è formulato in termini oltremodo generici, in quanto affatto privi di qualsivoglia riferimento all'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e pertanto non connotati da alcuna concreta pertinenza censoria, richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 202