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Ordinanza — n. 13957/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on money laundering charges, rejecting insufficient evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Annunziata inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the evidentiary weight regarding the illicit origin of dollar bills and the subjective intent to launder money, arguing for a different assessment of testimonial evidence. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning on the fragmented currency exchange activities and the source of funds to be solid and well-motivated.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant merely requests a re-evaluation of evidence without contesting the consistency of the indicia or the solidity of the motivation provided by the territorial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering inadmissible appeal evidentiary weight subjective intent currency exchange procedural defects Cassazione riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021
Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, confl.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA PASQUALE nato a NOCERA INFERIORE il 08/07/1992 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Annunziata; Letta la memoria dell'avv. Achille Tenuta, trasmessa in data 18 febbraio 2025, a sostegno della istanza di trattazione orale precedentemente inviata; Ritenuto che il primo e il secondo motivo non sono consentiti, poiché il ricorrente contesta la consistenza della prova indiziaria e la solidità della relativa motivazione, esclusivamente sollecitando una diversa valutazione delle prove dichiarative in ordine al delitto presupposto, a fronte di una congrua motivazione sul punto da parte della Corte territoriale (cfr. pp. 1-3, sulla provenienza illecita delle banconote da cento dollari oggetto di riciclaggio, desunta dalla denuncia di furto in danno di Di Lorenzo, e sulla consapevolezza di ciò in capo all'imputato, che ha proceduto al cambio in più tranches e in luoghi diversi per non destare sospetti); che il terzo motivo è manifestamente infondato, apparendo indubitabile l'integrazione del fatto tipico mediante condotta di movimentazione di valuta estera, con frammentata attività di cambio in euro (evidentemente idonea a dissimulare l'origine del denaro; cfr.

Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, confl. comp., Rv. 282314- 01) e, conseguentemente, la sussistenza dell'elemento soggettivo, nei termini sopra accennati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7