Ordinanza — n. 13953/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAIMI WALID nato a MILANO il 05/07/1999 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Walid Ennaimi; considerato che il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di tentata rapina aggravata e di porto di coltello, è, in parte, riproduttivo di profili di censura in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, schiettamente fattuali, già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (p. 3, ove si è sottolineata, in piena aderenza alle valutazioni del giudice di primo grado, la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico da questa posto in essere); che, inoltre, nell'atto di gravame non risultano profili inerenti la contestazione del ritenuto apporto concorsuale da parte del ricorrente (peraltro, ampiamente illustrato nella sentenza del Tribunale, alle pp. 2-3, richiamate anche nell'impugnazione di merito, solo per dolersi dell'attendibilità del dichiarante, anche in ordine all'individuazione), di modo che i profili di censura del ricorso sul punto non sono deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo di ricorso in ordine al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. e all'eccessiva severità della pena, non è sorretto da alcuna concreta pertinenza censoria, non indicando con la necessaria puntualità gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che la sorreggono, a fronte di un congruo apparato motivazionale della sentenza impugnata (p. 3, ove si sottolinea l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, conformemente a Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13953/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3, ove si è sottolineata, in piena aderenza alle valutazioni del giudice di primo grado, la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico da questa posto in essere); che, inoltre, nell'atto di gravame non risultano profili inerenti la contestazione del ritenuto apporto concorsuale da parte del ricorrente (peraltro, ampiamente illustrato nella sentenza del Tribunale, alle pp. 2-3, richiamate anche nell'impugnazione di merito, solo per dolersi dell'attendibilità del dichiarante, anche in ordine all'individuazione), di modo che i profili di censura del ricorso sul punto non sono deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo di ricorso in ordine al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. e all'eccessiva severità della pena, non è sorretto da alcuna concreta pertinenza censoria, non indicando con la necessaria puntualità gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che la sorreggono, a fronte di un congruo apparato motivazionale della sentenza impugnata (p. 3, ove si sottolinea l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, conformemente a Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAIMI WALID nato a MILANO il 05/07/1999 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Walid Ennaimi; considerato che il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di tentata rapina aggravata e di porto di coltello, è, in parte, riproduttivo di profili di censura in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, schiettamente fattuali, già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (p. 3, ove si è sottolineata, in piena aderenza alle valutazioni del giudice di primo grado, la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico da questa posto in essere); che, inoltre, nell'atto di gravame non risultano profili inerenti la contestazione del ritenuto apporto concorsuale da parte del ricorrente (peraltro, ampiamente illustrato nella sentenza del Tribunale, alle pp. 2-3, richiamate anche nell'impugnazione di merito, solo per dolersi dell'attendibilità del dichiarante, anche in ordine all'individuazione), di modo che i profili di censura del ricorso sul punto non sono deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo di ricorso in ordine al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. e all'eccessiva severità della pena, non è sorretto da alcuna concreta pertinenza censoria, non indicando con la necessaria puntualità gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che la sorreggono, a fronte di un congruo apparato motivazionale della sentenza impugnata (p. 3, ove si sottolinea l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, conformemente a Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis